Dal 23.04.2007 è in vigore il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Genova.
(testo integrale allegato al presente articolo).
Esso innanzitutto si è aggiornato ed uniformato rispetto alla normativa urbanistico edilizia vigente a livello nazionale e regionale.
Da una prima lettura, le novità più importanti sono rappresentate dalla mancanza di nomina della Commissione Edilizia ; essà potrà essere all’uopo istituita su richiesta del Sindaco per l’espressione di valutazioni inerenti interventi di rilevante interesse pubblico.
Altre novità consentono la realizzazione di Soppalchi (art.30) , Verande (art. 33),
Entrando maggiormente nel dettaglio le novità modificative più evidenti risultano:
- locale antibagno per servizi igienici negli uffici deve avere larghezza minima di 1,50 (art. 38 – comma 10);
- (art. 42) – l’altezza utile interna nei locali autorimessa passa a :
* 2,40 m (2,00 m sotto trave ) per ricoveri superiori a 9 auto
* 2,00 m per ricoveri fino a 9 veicoli;
* 1,80 m per ricoveri in autosilos o automatizzati
Qualora si intenda procedere ad una modifica di prospetto o della copertura, laddove non sussite vincolo ambientale paesaggistico, il professionista che curerà il progetto dovrà redigere un’adeguata relazione di specifica che riprenda e si conformi ai dettami del TITOLO V ( artt. 51 – 52 -53)
(Art. 54) – Antenne e Condizionatori
Con nota prot. 733105/75/ccp del 03.07.2007 il Comune di Genova – Direzione Territorio Sviluppo Economico ed AMbiente, ha emesso una nota di specifica nella quale evidenzia che , in caso di rifacimento della copertura (a tetto o terrazzo), il soggetto proprietario (condominio , privato, altro) dovrà provvedere all’adeguamento in ordine alle prescrizioni contenute nel medesimo articolo provvedendo , di fatto, alla rimozione di tutte le antenne e condizionatori esistenti con l’inserimento di un solo impianto centralizzato e , qualora tecnicamente non possibile, con l’inserimento del minor numero indispensabile di antenne.
- I nuovi interventi che prevedano la realizzazione di parcheggi, devono prevedere tali aree ad una distanza di almeno 3,00 m di distanza dalle finestre del piano terra (art. 59)
Agli art. 69 e 70 è istituita una sessione che tratta e disciplina i criteri e gli indirizzi progettuali di qualità .
si allega al presente articolo il testo completo del nuovo R.E.C. in vigore dal 23.04.2007.
Geom. Fabio Baldini